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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Titolo III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Art. 10
Criteri di valutazione per la scelta del contraente
1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono:
a) la solidità dell'impresa;
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/ qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati. La Giunta regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta nel bando.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - assistenziali sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/ 91 Sito esterno particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
a)
1) il numero dei soggetti svantaggiati;
2) tipologia dello svantaggio in relazione, alla prestazione lavorativa richiesta;
3) ruolo e profilo professionale di inserimento;
b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.
Art. 11
Convenzioni
1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 del'art. 9 della Legge 381/ 91 Sito esterno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione - tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/ 91 Sito esterno.
2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d' opera.
3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell' art. 5 della Legge 381/ 91 Sito esterno qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.
4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiundicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.
5. I criteri e le modalità per la valutazione delle offerte presentate di cui all'articolo 10 nonchè lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonchè agli altri soggetti fornitori di servizisocio - assistenziali, sanitari ed educativi.
6. Qualora sussitano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.
Art. 12
Contenuti delle convenzioni
1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione ed il regime di proroghe;
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/ 91 Sito esterno;
f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso della associazioni dell' utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di conversazione;
o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell' art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/ 91 Sito esterno, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.
2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/ 91 Sito esterno deve essere espressamente prevista la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
Art. 13
Durata delle convenzioni
1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.
Art. 14
Pagamento dei corrispettivi
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di lucro di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei Servizi pubblici.

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