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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Titolo IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 15
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della LR 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonchè di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione fra cooperative.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie;
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;
d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8.
3.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 22 del 1990 è così sostituita:
" b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali; ".
4.
Al comma 1 dell'art. 8 della LR n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera:
" f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale. ".
Art. 16
Contributi alle cooperative e loro consorzi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentata, so stenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di Lire 10.000.000 per ogni cooperativa o consorzio.
Art. 17
Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell' art. 7 della LR 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri di modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.
2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 del'art. 7 della LR 22/ 90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.
Art. 18
Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all' art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onorose.
2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.
3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di L.100.000.000.
4. I contributi in conto interesse sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli istituti stessi.
Art. 19
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario, socio - assistenziale e della formazione professionale, nonchè degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione.
Art. 20
Verifica e revoca dei contributi
1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contrabili presso il beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.
3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel casi in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali o locali.

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