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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Titolo V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 21
Costituzione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;
b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
d) un rappresentante designato dall'ANCI;
e) un rappresentante designato dall'URPER;
f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della Commissione.
3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 22
Competenze della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;
d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11;
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definzione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazion di spesa disposti annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9 - comma 1 e comma 2 - lett. b), 18 - comma 1, con l'istituzione, nella parte spesa di del bilancio di previsione di appositi capitoli che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR n. 31 del 1977;
c) per quanto riguarda gli interventi dagli articoli 9 - comma 2 - lett. a), 16, 17, 178 - comma 2, con l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977.
Art. 24
Norma finale
1. Restano salve le iscrizioni all'Albo di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1992, n. 1296, nonchè delle domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3.

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