LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994
INDICE
Titolo II RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 6 - Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici
Art. 7 - Raccordo con le politiche attive del lavoro
Art. 8 - Formazione
Art. 9 - Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 , detta norme:
a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) per determinare modalità di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici socio - assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;
c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti pubblici;
d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale.
Art. 2
Albo regionale delle cooperative sociali
1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della Legge 381/ 91 .
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
3. L'Albo è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite apposita struttura organizzativa.
4. L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/ 91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali - assistenziali - sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 4 della Legge 381/ 91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.
6. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone handicappate, l'iscrizione nell'Albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
7. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio - assistenziali di cui all'art. 114 del TU approvato con DPR 8 ottobre 1990, n. 309 , l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU.
Art. 3
Iscrizione all'Albo regionale
1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della LR 6 settembre 1993, n. 32.
3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, all' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1.
Art. 4
Cancellazione dall'Albo regionale
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) quando siano venuti meno i requisti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;
b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14- 12- 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa e dal consorzio, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 381/ 91 ;
d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;
f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 siano omesse o risultino non veritiere.
2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonchè agli altri soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
Ricorso di opposizione
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Giunta o alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.
3. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale decidono, sentita la Commissione di cui all'art. 22, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Titolo II
RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 6
Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio - assistenziale, sanitaria, educatica, formativa e di sviluppo dell' occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.
Art. 7
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:
a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio - assistenziali, san itari ed educativi;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Art. 8
Formazione
1. Ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Provincie ai sensi dell'art. 18 della LR n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.
2. Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 22, con le cooperative sociali e i loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.
3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonchè iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le disposizioni della LR 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica.
Art. 9
Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/ 91 , che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione - lavoro. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione - lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione - lavoro con:
a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di Lire 10.000.000 per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;
b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione - lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Il Consiglio regionale può altresì introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove normative in materia di accesso al mercato del lavoro.
4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione, anche per il tramite degli Enti locali, ai benefici previsti dal presente articolo, nonchè gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Titolo III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Art. 10
Criteri di valutazione per la scelta del contraente
1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono:
a) la solidità dell'impresa;
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/ qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati. La Giunta regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta nel bando.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - assistenziali sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/ 91 particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
a)
1) il numero dei soggetti svantaggiati;
2) tipologia dello svantaggio in relazione, alla prestazione lavorativa richiesta;
3) ruolo e profilo professionale di inserimento;
b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.
Art. 11
Convenzioni
1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 del'art. 9 della Legge 381/ 91 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione - tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/ 91 .
2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d' opera.
3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell' art. 5 della Legge 381/ 91 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.
4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiundicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.
5. I criteri e le modalità per la valutazione delle offerte presentate di cui all'articolo 10 nonchè lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonchè agli altri soggetti fornitori di servizisocio - assistenziali, sanitari ed educativi.
6. Qualora sussitano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.
Art. 12
Contenuti delle convenzioni
1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione ed il regime di proroghe;
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/ 91 ;
f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso della associazioni dell' utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di conversazione;
o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell' art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/ 91 , con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.
2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/ 91 deve essere espressamente prevista la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
Art. 13
Durata delle convenzioni
1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.
Art. 14
Pagamento dei corrispettivi
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di lucro di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei Servizi pubblici.
Titolo IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 15
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della LR 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonchè di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione fra cooperative.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie;
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;
d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8.
3.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 22 del 1990 è così sostituita:
" b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali; ".
4.
Al comma 1 dell'art. 8 della LR n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera:
" f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale. ".
Art. 16
Contributi alle cooperative e loro consorzi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentata, so stenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di Lire 10.000.000 per ogni cooperativa o consorzio.
Art. 17
Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell' art. 7 della LR 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri di modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.
2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 del'art. 7 della LR 22/ 90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.
Art. 18
Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all' art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onorose.
2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.
3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di L.100.000.000.
4. I contributi in conto interesse sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli istituti stessi.
Art. 19
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario, socio - assistenziale e della formazione professionale, nonchè degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione.
Art. 20
Verifica e revoca dei contributi
1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contrabili presso il beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.
3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel casi in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali o locali.
Titolo V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 21
Costituzione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;
b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
d) un rappresentante designato dall'ANCI;
e) un rappresentante designato dall'URPER;
f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della Commissione.
3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 22
Competenze della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;
d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11;
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definzione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazion di spesa disposti annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9 - comma 1 e comma 2 - lett. b), 18 - comma 1, con l'istituzione, nella parte spesa di del bilancio di previsione di appositi capitoli che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR n. 31 del 1977;
c) per quanto riguarda gli interventi dagli articoli 9 - comma 2 - lett. a), 16, 17, 178 - comma 2, con l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977.
Art. 24
Norma finale
1. Restano salve le iscrizioni all'Albo di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1992, n. 1296, nonchè delle domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligio a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 febbraio 1994