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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 13
Durata delle convenzioni
1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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