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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 18

(sostituito comma 4 da art. 56 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onerose.
2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.
3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di 51.645,69 Euro.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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