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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 21(1)
Costituzione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;
b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del D.L.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
d) un rappresentante designato dall'ANCI;
e) un rappresentante designato dall'URPER;
f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della Commissione.
3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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