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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 22

(aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 18 marzo 1997 n.6;

abrogata lett. c) del comma 1 da art. 193 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

(1)
Competenze della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
c) abrogato
d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11;
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
1 bis. La Commissione acquisisce per il tramite delle amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta regionale.
2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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