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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 6
Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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