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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 7
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:
a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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