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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo V
Strutture territoriali d' iniziativa privata per la produzione di selvaggina, per la caccia e per le attività cinofile
Art. 41
Centri privati di riproduzione della fauna
1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all' osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
Art. 42
Allevamenti
1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione:
a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;
b) hanno la durata settennale e possono essere rinnovati;
c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.
4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.
Art. 43
Aziende venatorie
1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico - venatorie e di aziende agri - turistico - venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti indicati nel piano faunistico - venatorio provinciale ed in modo da assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio a fini faunistici e venatori.
2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.
3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi stessi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, ad ogni scadenza tale assenso dovrà essere rinnovato mediante firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi. Le domande di rinnovo, corredate dall'atto di assenso rilasciato dai proprietari o conduttori, devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza.
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima.
5. La Provincia, con il piano faunistico - venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico - venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalla Provincia.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell' autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma venatorio redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente.
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonchè per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide.
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.
Art. 44
Tasse regionali
1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico - venatorie e agri - turistico -venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione istituiti negli ATC e nell'ambito di aziende venatorie per produrre in cattività le specie di selvaggina stanziale previste dai relativi programmi di immissioni.
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. Alle aziende agri - turistico - venatorie non si applica la riduzione di cui alle tariffe annesse ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230, 23 gennaio 1992, n. 31, numero d' ordine 16, nota 4a.
Art. 45
Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale, autorizzano l' istituzione e regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai cento ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto;
c) campi, di estensione non inferiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita in aree recintate;
d) campi per cani da tana in aree delimitate.
2. La Provincia può altresì autorizzare l'istituzione di campi recintati e non inferiori ai dieci ettari, per l'addestramento di cani da seguita al cinghiale.
3. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia da appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.
4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli ATC e nelle aziende agri - turistico - venatorie. Nelle aziende faunistico - venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità aziendali.
5. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile entra a far parte della quota destinata a gestioni private. Tali zone sono istituite per la durata di sette anni e possono essere rinnovate con le stesse modalità.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio. Nelle aree con prevalente presenza di ungulati l'addestramento dei cani è sospeso sino al 1o agosto. Nelle zone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 le attività sono consentite tutto l'anno con esclusione dei periodi stabiliti con il calendario venatorio per l'addestramento dei cani in campo aperto, fatti salvi i limiti stabiliti con regolamento regionale per la gestione degli ungulati.
7. La Provincia, su richiesta dei titolari delle zone e dei campi di cui al comma 1, può autorizzare, ai sensi del comma 8, lett. e) dell'art. 10 della legge statale e secondo le disposizioni della legge medesima l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani, anche con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili. A tal fine la Regione approva apposite direttive per la gestione delle zone e dei campi di cui al comma 1. Nelle zone di cui al comma 1 possono altresì svolgersi l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie stanziali indicate nell'autorizzazione, prodotte in cattività.
8. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di selvaggina e nelle aziende faunistico - venatorie, le Provincie possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI, alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo.
9. Alle medesime condizioni di cui al comma 8, negli ATC e nelle aziende venatorie possono essere svolte, previa autorizzazione della Provincia, gare di cani da caccia anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge.
10. La Provincia autorizza, sentito l'ENCI e le associazioni venatorie e in conformità ai criteri di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 5, l'istituzione di campi di gara fissi. Detti campi sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto.

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