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Documento vigente: Testo Coordinato

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Capo II
Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali
Art. 11
Ripristino e creazione dei biotopi
1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.
Art. 12

(prima modificata lett. f) del comma 2 da art. 9 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificato comma 1 da art. 7 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi sostituiti commi 1 e 2 e modificato comma 3 da art. 9 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.
2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.
3. La Regione può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.
Art. 13

(prima sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1, modificato comma 2 e soppressi commi 3 e 4 da art. 10 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia
1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale ....
3. abrogato.
4. abrogato.
Art. 14

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito ancora modificato da art. 8 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi da art. 11 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Tutela delle attività agricole
1. La Regione, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.
Art. 15

(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 12 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.
2. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.
Art. 16

(prima aggiunti commi 6 bis e 6 ter da art. 12 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 2 ed inserito comma 6 quater da art. 9 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1 e 6 bis, sostituiti commi 3 e 6 e abrogati commi 4, 6 ter, 6 quater e 7 da art. 13 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.
3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell' art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.
4. abrogato.
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.
6 bis. La Regione rilascia, su parere dell'ISPRA, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.
6 ter. abrogato.
6 quater. abrogato.
7. abrogato.
Art. 16 bis
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Regione.
Art. 17

(sostituito da art. 14 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito sostituite lettere a) e b) comma 1 da art. 10 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito aggiunto comma 3 bis. da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, in seguito modificato comma 1, lett. d), comma 2 e comma 3 lett. b), sostituito comma 3 e abrogato comma 3 bis da art. 15 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1, infine aggiunto comma 3 ter da art. 10 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)

Danni alle attività agricole (7)
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.
2. La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette,... ,o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.
3 bis. abrogato.
3 ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.
Art. 18

(sostituito da art. 15 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , poi da art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n.15 , in seguito modificato comma 2 e aggiunti commi 2 bis. e 2 ter. da art. 25 L.R. 26 luglio 2011 n. 10, infine sostituito comma 2 bis. da art. 21 L.R. 25 luglio 2013 n. 9. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Fondo per i danni
abrogato.

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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