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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 26

(modificato comma 2 e aggiunto comma 6 bis da art. 19; modificato comma 1 e abrogato comma 3 da art. 49

L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, ancora modificato comma 1 da art. 12 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificati commi 2, 4 e 5 e soppresso comma 6 da art. 20 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. Poi aggiunti commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies da art. 3 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, poi sostituita lett. d) comma 6 quinquies da art. 38 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25, sostituito comma 6 ter e aggiunta lett. c bis) comma 6 quinquies da art. 42 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, infine aggiunto comma 6 sexies da art. 10 L.R. 6 novembre 2019 n. 23)

Controllo sanitario della fauna selvatica
1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento.
2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al ripopolamento, la Regione concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.
3. abrogato. (1)
4. Copia dei referti viene trasmessa alla Regione.
5. In caso di epizoozia, la Regione, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
6. abrogato.
6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti,feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palche o corna, o di soli palchi o corna.
6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e alla specifica disciplina regionale.
6 quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività.
6 quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;
c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.
d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative.
6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l'articolo 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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