LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 2
Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici
1. Gli impianti e le piste sono localizzati in aree sciistiche o in sistemi sciistici.
2. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un sistema continuo ed omogeneo di piste e impianti tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti ed in discesa con gli sci; alcuni tratti possono essere serviti anche dalla ruota gommata integrata con il sistema degli impianti.
3. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti o piste.