LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 28
Richiesta di autorizzazione
1. Possono presentare la richiesta dell'autorizzazione alla gestione delle piste:
a) per le piste di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 26 il concessionario dell'impianto di risalita;
b) per le piste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 26 in ordine di priorità:
1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato (misurato sull'asse della pista);
2) gli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di Enti locali;
3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;
4) ogni altro imprenditore, pubblico o privato.
2. Il richiedente deve presentare all'Ente competente:
a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sports invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;
b) progetto in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, contenente tutti gli elementi tecnici ed in particolare le descrizioni e gli schemi di eventuali opere necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale.