LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 39
Comportamento degli utenti
1. Lo sciatore è obbligato, nell'esercitare la pratica dello sci di pista, a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituite pericolo od arrecare danno agli sciatori e a se stesso. È comunque tenuto a rispettare le norme del D.M. 30 novembre 1970 in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste.
2. È vietato percorrere le piste a piedi o con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste di fondo.