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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 41
Interventi ammessi a finanziamento regionale
1. Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, sono disposti finanziamenti regionali nell'ambito e con le procedure previste dalle Leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26 e 11 gennaio 1993, n. 3, per favorire:
a) la costituzione, la modificazione, l'ammodernamento, la revisione degli impianti;
b) gli interventi di miglioramento delle piste, concernenti:
1) il ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto delle piste sull'ambiente:
2) la sicurezza, anche mediante l'installazione di opportuna segnaletica e di opere di protezione;
c) la realizzazione ed il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;
d) lo sviluppo della pratica dello sci da fondo mediante la realizzazione delle opere infrastrutturali di base nonché l'acquisto di mezzi battipista a servizio delle piste in gestione;
e) l'acquisto dei mezzi battipista e attrezzature per la gestione e manutenzione delle piste.

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