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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 7
Rilascio della concessione
1. Per ottenere il rilascio della concessione il richiedente deve presentare all'Ente concedente apposita domanda contenente, in allegato, il progetto relativo all'impianto o agli impianti da realizzare od oggetto di intervento e gli elementi tecnici necessari a soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 4.
2. Verificata la regolarità della domanda presentata, l'Ente concedente rilascia la relativa concessione.
3. Il provvedimento di concessione:
a) classifica il tipo di impianto, inserendolo in una delle categorie di cui all'art. 5;
b) stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario tra i quali, nel caso di estinzione della concessione, la demolizione di costruzioni fuori terra, semprechè opere e materiali non abbiano altra utile destinazione;
c) determina la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere approvate.
4. La durata della concessione per ogni tipo d'impianto è conforme al tempo tecnico di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985).

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