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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 3

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 20 gennaio 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2
1. Il Consiglio regionale, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati ed associazioni che abbiano scopi di ricerca, approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione sui problemi tecnico - istituzionali delle assemblee legislative.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 gennaio 1995

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