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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 1
Finalità
1. La presente legge prevede il riordino della legislazione regionale in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, un efficiente sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
b) valorizzare il ruolo e l'attività di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, razionalizzando l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali;
c) precisare il raccordo funzionale tra i diversi strumenti della programmazione e della pianificazione;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per la approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche adeguando la loro modalità di formazione ed approvazione;
e) disciplina i programmi integrati di intervento ed i procedimenti relativi alle concessioni edilizie comunali.
2. Con ulteriori atti legislativi, sarà completato il riordino organico della materiale relativa alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con prioritario riguardo alle esigenze:
a) di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche;
b) di riqualificazione e sviluppo del territorio regionale e di innovazione del tessuto produttivo di adeguamento delle reti infrastrutturali e dei servizi;
c) di miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale.

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