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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge prevede il riordino della legislazione regionale in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, un efficiente sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
b) valorizzare il ruolo e l'attività di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, razionalizzando l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali;
c) precisare il raccordo funzionale tra i diversi strumenti della programmazione e della pianificazione;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per la approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche adeguando la loro modalità di formazione ed approvazione;
e) disciplina i programmi integrati di intervento ed i procedimenti relativi alle concessioni edilizie comunali.
2. Con ulteriori atti legislativi, sarà completato il riordino organico della materiale relativa alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con prioritario riguardo alle esigenze:
a) di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche;
b) di riqualificazione e sviluppo del territorio regionale e di innovazione del tessuto produttivo di adeguamento delle reti infrastrutturali e dei servizi;
c) di miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale.
Titolo I
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE PROVINCE
Art. 2
Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/ 90 Sito esterno, predispone il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente contenuti socio - economici e territoriali, il quale:
a) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano territoriale regionale (PTR), così come integrato dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera a) della LR 7 dicembre 1978, n. 47, come stabilito dall'art. 11 della presente legge.
2. Il PTCP, per corrispondere alle finalità indicate nel comma 1:
a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli aspetti socio - economici e territoriali per le diverse aree;
b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i conseguenti indirizzi di assetto territoriale;
c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione comunale e settoriale;
d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla loro realizzazione.
3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:
a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilità del complesso delle trasformazioni e delle azioni individuate;
b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino rilevanti trasformazioni territoriali, della maggiori infrastrutture e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale;
c) le linee d' intervento - anche in termini di indirizzi e direttive per la pianificazione di settore - per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno;
d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, con le relative politiche di valorizzazione.
4. Il PTCP può inoltre:
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati, particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dei Comuni;
b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con adeguata evidenziazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere adeguati dai Comuni.
5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre varianti al PTR, con le modalità indicate all'art. 3, comma 9, ed interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi (PTO), di cui all'art. 7 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 3
Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Al fine della predisposizione del PTCP, la Provincia assicura la cooperazione e il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane, nonchè la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà professionali, sociali e culturali, individuando le opportune forme di consultazione e di verifica delle elaborazioni.
2. La Provincia adotta il PTCP e provvede al suo deposito presso la propria sede, nonchè presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane della Provincia. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
3. Il PTCP in variante a strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, di cui al comma 9, è depositato altresì presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nelle sedi delle altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale di cui il PTCP propone la variante.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito le Amministrazioni pubbliche nonchè i soggetti indicati all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, possono far pervenire alla provincia osservazioni.
5. Contemporaneamente al deposito, il PTCP viene trasmesso alla Giunta regionale, la quale nel termine perentorio dei centoventi giorni dal ricevimento può sollevare riserve in merito alla conformità dello stesso al PTR ed agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PTCP.
6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 5, la provincia deduce sulle osservazioni presentate e sulle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta regionale, con obbligo di puntuale motivazione nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), e invia il Piano alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione.
7. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano la Giunta regionale approva il PTCP, anche apportando d' ufficio le modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. Trascorso tale termine il PTCP si considera approvato secondo quanto proposto dalla provincia a norma del comma 6.
8. La Giunta regionale provvede all'approvazione sentita la competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.
9. Le Province possono motivatamente proporre con il PTCP varianti agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente lo strumento provinciale e le modifiche agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, previa acquisizione, su queste ultime, del parere conforme della Commissione consiliare competente.
10. Il PTCP è depositato, dopo l'approvazione, presso la sede della Amministrazione provinciale e comunicato alle Comunità Montane e ai Comuni della provincia.
11. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il PTCP diviene efficace dalla data di pubblicazione di tale avviso.
12. All'adeguamento o variazione del PTCP si procede a norma dei commi precedenti.
13. Salvo che la legislazione regionale in materia non detti una specifica disciplina, le disposizioni previste ai commi precedenti si applicano al procedimento di approvazione dei Piani settoriali provinciali.
Art. 4
Piani settoriali provinciali
1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano ai PTCP
2. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni incompatibili con il PTCP soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al PTCP.
Art. 5
Salvaguardia
1. Alle prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei Progetti territoriali operativi, nei Piani infraregionali, nei Piani territoriali di coordinamento provinciali e nelle loro varianti si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della LR 47/ 78.
2. L'art. 10 della LR 36/ 88 è abrogato.
Art. 6
Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.
1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, di cui all'art. 3, ovvero del Piano infraregionale, di cui all'art. 28, la Provincia esercita la funzione di approvazione dei Piani regolatori generali e loro varianti secondo le modalità previste dagli artt. 14 e 15 della LR 47/ 78, come sostituiti rispettivamente dagli art. 11 e 12 della presente legge.
2. Con la medesima decorrenza, sono altresì trasferite alla Provincia le seguenti funzioni:
a) formulazione di osservazioni ai Piani particolareggiati, di cui all'art. 3 della LR 8 novembre 1988, n. 46, come modificato dall'art. 15 della presente legge;
b) autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso albergo, di ci al RDL 8 novembre 1938, n. 1908;
c) autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23, comma quinto della LR 47/ 78.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può avvalersi del parere del Comitato consultivo provinciale, a norma dell'art. 14, comma 10 della LR 47/ 78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.
Art. 7
Deleghe alle Province
1.
All'art. 4 della LR 46/ 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, sono delegate alle Province. ".
Sito esterno
2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3 bis della LR 46/ 88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti di annullamento già in corso presso la Regione.
3. E' delegata alle Province la funzione prevista dall'articolo 8 della LR 13 gennaio 1978, n. 5, di designazione e nomina degli esperti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, come modificato dell'art. 14, quarto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
4. La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che provvede alla costituzione e al funzionamento della segreteria e del relativo archivio, nonchè alla liquidazione dei gettoni di presenza.
Art. 8
Funzioni di programmazione e pianificazione della Città metropolitana di Bologna
1. Le funzioni in materia di programmazione e di pianificazione territoriale e urbanistica attribuite o delegate alle Province dalla presente legge sono esercitate dalla Città metropolitana di Bologna, secondo le modalità e i tempi stabiliti con legge regionale.
Art. 9
Coordinamento delle funzioni delegate e trasferite
1. Allo scopo di indirizzare e coordinare l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge ed all'art. 4 della LR 46/ 88 come integrato, la Giunta regionale, sentite le province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti.
2. La delibera del Consiglio regionale di approvazione delle direttive è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della LR 1 agosto 1978, n. 26
1.
All'art. 1 della LR n. 26 del 1978, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Compete alla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale I Sezione, esprimere l'assenso all'intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti che risultino conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.
Compete al Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati e previo parere del Comitato consultivo regionale I Sezione, esprimere o negare l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, che non risultino conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. ".
2.
L' art. 8 della LR 26/ 78 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. Le Commissioni provinciali, previste dall' art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono cosi' composte:
- dall' Assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- dal Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;
- dal Soprintendente ai beni archeologici o da un suo delegato;
- - da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;
- dal sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro delegati.
2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/ o un rappresentante dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della localita' da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.
3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.
4. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.
a) compilazione degli elenchi di cui all' art, 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, procedono altresi' all' individuazione degli elementi meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari del luogo, nonche' alla definizione della specifica normativa sugli interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione paesaggistico - ambientale dello stesso;
b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.
5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell' Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonche' della competente Commissione consiliare. L' efficacia dei vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali predisposti dalle Commissioni.
6. Fermo restando quanto previsto dall' art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), dopo l' approvazione della Giunta regionale costituiscono parte integrante del PTPR.
7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta giorni all' Albo dei Comuni interessati e depositati presso la Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competenti nonche' presso l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Sul Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato un avviso dell' avvenuto deposito. Entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni successivi, la provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere. Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La Giunta regionale esamina le proposte delle Commissioni per le bellezze naturali e ambientali insieme alle osservazioni ed opposizioni presentate, e, nel caso in cui le consideri adeguate, introduce le opportune modifiche alla cartografia del PTPR, sentita la Commissione consiliare competente.
8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui all' art. 55 della LR 47/ 78, a decorrere dalla data di pubblicazione all' Albo dei Comuni interessati, relativamente alle norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione. ''.
3.
All'art. 10 della LR 26/ 78, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
" Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo sentita la Commissione edilizia comunale.
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub - delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno, che è attribuita alle Commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, come modificato dall'art. 14, comma quarto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
4.
All'art. 12, secondo comma della LR 26/ 78, le parole " artt. 59 e 60 " sono sostituite dalle seguenti:
" artt. 43 e 44 ".
5. I procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico, di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno ed alla LR 26/ 78, non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità per le Commissioni provinciali di rinnovare le proposte ai sensi dell'art. 8, comma 4, della LR 26/ 78, come sostituito dal precedente comma 2.
Titolo II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 11
Sostituzione dell'art. 14 della LR 7 dicembre 1978, n. 47
1.
L'art. 14 della LR 47/ 78 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Approvazione del Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è immediatamente depositato nella Segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Del deposito viene data tempestivamente notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al comma 10, può sollevare riserve relative a vizi di legittimità delle previsioni di piano ovvero alla necessità di apportare modifiche al piano per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonchè delle zone di cui al successivo art. 33;
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come integrato;
e) il rispetto delle norme igienico - sanitarie che abbiano valenza territoriale.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PRG.
4. Il termine di cui al comma 2 è interrotto, entro il trentesimo giorno e per una sola volta, dalla richiesta, del Presidente della Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente legge o dalla normativa nazionale o regionale vigente.
5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento della integrazione
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.
7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le stesse non risultino superate.
8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi del comma 6. Il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli atti al Comune e a richiederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la metà dei quali esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e pianificazione territoriale. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento provinciale, che disciplina altresì gli ulteriori compiti consultivi ad esso assegnati in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica. ".
Art. 12
Sostituzione dell'art. 15 della LR 47/ 78
1.
L'art. 15 della LR 47/ 78 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Varianti al Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG) è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni.
2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 14, come sostituito. In pendenza dell'iter approvativo di una variante al PRG la delibera di adozione di un' ulteriore variante indica specificamente i motivi d' urgenza che ne rendono necessaria l'assunzione ed assicura il coordinamento e l'integrazione tecnica dei due strumenti.
3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle disciplinate al comma 4, nonchè delle modifiche di cui al comma 7, comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e 5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione. La mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonchè di edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purchè previste in programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle Comunità Montane ivi comprese le opere adottata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 Sito esterno, qualora nei Piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsione del PRG vigente, a condizione che dette varianti:
1) non prevedano, nell'arco di validità del piano, incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o incrementi delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto della dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale;
2) non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della presente legge;
3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime di intervento e la modifica delle destinazioni d' uso che non abbiano incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o regionali, che abbiano valenza territoriale;
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenute, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimere con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Sono approvate dal Consiglio Comunale, con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, le rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto nonchè le modifiche alle previsioni del PRG vigente necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione o pianificazione territoriali. ".
Sito esterno
Art. 13
Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1 della LR 6 settembre 1993, n. 31, circa le modifiche grafiche al PTPR di iniziativa comunale, i Comuni con la delibera di adozione del PRG o sua variante generale, possono proporre variazioni degli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale provinciale o regionale.
2. Fino alla data di trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni indicate al comma 1 sono approvate con le modalità previste dall'art. 1 della LR 31/ 93.
3. A seguito dell'esercizio delle predette funzioni da parte delle Province, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni sopraindicate, di seguito denominate " variante", sono approvate con le modalità di cui ai commi seguenti.
4. Lo strumento urbanistico qualora contenga proposte di modifiche grafiche al PTPR o proposte di variazioni a strumenti provinciali è depositato, oltre che nella Segreteria comunale, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nella sede dell'Amministrazione provinciale; qualora contenga proposte di variazioni degli altri strumenti regionali è depositato presso tali sedi o presso le altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale o provinciale di programmazione o pianificazione di cui si propone la variante.
5. Scaduto il termine per la loro presentazione, il Comune provvede ad inviare alla Provincia le osservazioni al piano che inseriscano alla proposta di variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al comma 5, la Provincia si esprime sulla proposta di variante e la trasmette alla Giunta regionale, unitamente agli elaborati comunali ad esso relativi, ovvero dichiara, con provvedimento definitivo, la manifesta illegittimità od inammissibilità della stessa. Decorso inutilmente tale termine la proposta di variante si intende valutata positivamente, ed il Presidente della Giunta provinciale provvede a trasmettere gli atti alla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
7. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento, assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di variante, previa acquisizione del parere conforme della Commissione consiliare competente, dandone comunicazione all'Amministrazione provinciale e comunale. La deliberazione della Giunta regionale che introduce la variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. Trascorso il termine previsto al comma 7, la variante si intende approvata ed il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, provvede a trasmettere gli atti all'Amministrazione provinciale e comunale ed a richiederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
9. Nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 3, il termine perentorio per la formulazione di riserve, di cui al comma 2 dell'art. 14 della LR 47/ 78 come sostituito dall'art. 11 della presente legge, è di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione da parte della Giunta regionale della variante proposta.
Art. 14
Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/ 90 Sito esterno, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della legge 142/ 90 Sito esterno.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2, sia verificata la possibilità di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma, corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, è depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo. Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/ 90 Sito esterno, produce gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di cui al comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutto o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.
Art. 15
Modifiche all'art. 3 della LR 8 novembre 1988, n. 46
1.
All'art. 3 della LR 46/ 88, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della LR 47/ 78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonchè contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della LR 47/ 78, come sostituito;
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della LR 47/ 78 e successive modificazioni. ".
2.
All'art. 3 della LR 46/ 88, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia. ".
3.
All'art. 3 della LR 46/ 88, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della LR 47/ 78, come sostituito. ".
Art. 16
Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della LR 46/ 88
1.
All'art. 1, comma 1, della LR 46/ 88, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il mutamento della destinazione d' uso che implichi variazioni degli standards previsti dall'art. 46 della LR 47/ 78 come integrato; ".
2.
L'art. 2 della LR 46/ 88 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt, 35 e 36 della LR 47/ 78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare in altri ambiti determinati dal territorio comunale, le destinazioni d uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti.
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai seguenti criteri e modalità
a) individuazione delle destinazioni d uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale;
b) lindividuazione delle destinazioni d uso compatibili favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza equilibrata di residenza, attività artigiane, commerciale e dei servizi connessi;
c) deve essere garantita la mobilità nelle sue varie forme pedonali, ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un equilibrato rapporto tra le attività consentite e le capacità di traffico e parcheggio degli autoveicoli;
d) le destinazioni d uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione delle altre destinazioni d uso previste per lo stesso edificio;
e) le destinazioni d uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e possono essere specificate per il piano - terra e gli altri piani degli edifici;
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della destinazione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso;
1) funzione abitativa;
2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e lartigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo; g) il mutamento d uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalle legge regionale.
3. Il mutamento di destinazione d uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi individuati ai sensi del comma 1, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco.
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamento d uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino variazioni degli standards urbanistici, di cui allart. 46 della LR 47/ 78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio dellautorizzazione è subordinato soltanto alla verifica del reperimento degli standards urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5.
5. Lautorizzazione prevista al comma 3 è rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d uso giè esistente e quelli per la destinazione d uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce lincidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui allart. 5 della Legge 10/ 77.
6. Lautorizzazione è rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento. In tal caso il richiedente pu򠤡r corso al mutamento d uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5, determinato in via provvisoria dallo stesso.
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui allart. 481 del codice penale, nella quale un professionista abilitato alla progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d uso è conforme a quanto indicato nel certificato d uso, di cui allart. 7 della LR 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza di certificato d uso.
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, linteressato è tenuto a richiedere al Comune il certificato di conformitଠprevia presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento di destinazione d uso. Il certificato è rilasciato con le modalità previste dallart. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies della LR n. 33 del 1990, come integrato.
9. La destinazione d uso in atto dellimmobile o dellunità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Si ha mutamento d uso quando si modifica luso in atto dellunità immobiliare per più del trenta per cento della superficie utile dellunità stessa o per più di trenta mq.
10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini della individuazione delle destinazioni d uso compatibili, di cui al precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli immobili od a specifici ambiti territoriali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. ".
3.
All'art. 6 della LR 46/ 88, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il mutamento di destinazione d' uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche comporta, in assenza dell'autorizzazione del Sindaco ovvero in difformità della stessa, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno ed il versamento del conguaglio di cui all'art. 2, comma 5, come sostituito. A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed il ripristino dell'uso precedente o dell'uso stabilito o ammesso. ".
Sito esterno
Art. 17
Modifiche all'art. 40 della LR 47/ 78
1.
Allart.40 della LR 47/78, come modificato, il comma dodicesimo è sostituito dai seguenti:
" In sede di formazione del PRG o si sua variante, il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici nelle zone E che presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse storico - testimoniale. Il PRG disciplina il recupero di tali edifici secondo le categorie d intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3), punto 1, dell art. 36 e puo consentire anche destinazioni d uso non connesse con l esercizio di attivita agricole, purche compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il contesto ambientale.
Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adotta anche ai sensi dell art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente nelle zone E ed a definire le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non piu funzionali all esercizio dell attivita agricola, in conformita ai seguenti principi:
a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il PRG, di norma, deve prevedere la possibilita di recupero per uso residenziale, anche non connesso con l esercizio di attivita agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la tipologia dell immobile;
b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, il PRG puo consentire soltanto interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
c) non e comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonche dei proservizi di altezza inferiore a m. 2,5.
In tutti i casi in cui venga consentito il recupero per funzioni non connesse con l esercizio di attivita agricole di edifici precedentemente asserviti ad unita poderali agricole, ai sensi dei commi dodicesimo e tredicesimo, le norme del PRG devono escludere che nella medesima unita poderale agricola, anche a seguito di frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi.
Il PRG puo subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale - quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico, demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione degli scarichi - in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all art. 3 della legge 10/ 77.
Fino all adeguamento del PRG alle disposizioni previste dai precedenti commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo e comunque fino al 31 dicembre 1995 e ammesso il mutamento di destinazione d uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati gia rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano piu i requisiti di ruralita, per i quali si provveda alla variazione nella iscrizione catastale, a norma dell art. 9 del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito (con modifiche) dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. " .
Art. 18
Modifiche all'art. 46 della LR 47/ 78
1.
All'art. 46 della LR 47/ 78, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:
" Il PRG può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purchè in aree previste dal piano dei servizi, di cui all'art. 13 della presente legge, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici. Nelle zone omogenee B, il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi. ".
Art. 19
Direttive in materia urbanistica
1. Ai fini dell'attività di coordinamento della formazione, adeguamento e gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale, sentite le province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti:
a) in merito alle modalità di espressione dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) in merito a criteri e metodologie per l'acquisizione e la valutazione degli elementi conoscitivi necessari per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica;
c) per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di definizione dell'oggetto e dei contenuti degli strumenti urbanistici.
Art. 20
Programmi integrati di intervento
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, comma 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno.
2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente " zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della LR 47/ 78, e zone di tutela paesaggistico - ambientale, di cui all'art. 33 della LR 47/ 78.
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della LR 47/ 78 e dall'art. 3 della LR 46/ 88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge.
4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente " zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della LR 47/ 78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.
5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d' uso, le volumetrie e gli standards.
Art. 21
Attuazione dei programmi integrati di intervento
1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla - osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.
2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri accessori, fatta salva la loro rateazione con le modalità e garanzie di legge.
3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere lasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.
4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di recupero urbano, definiti dall'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 Sito esterno.
Art. 22
Modifiche all'art. 27 della LR 47/ 78
1.
All'art. 27 della LR 47/ 78, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dai seguenti:
" La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonchè al certificato d' uso di cui all'art. 7 della LR 33/ 90, se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie.
A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, verifica:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d' uso, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel certificato stesso; in assenza di certificato d' uso, la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme edilizie ed urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale.
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 15 della LR 33/ 90, come modificato, nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione.
Conclusa l'attività istruttoria ai sensi del comma nono precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all'autorità competente, che provvede nei successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all'interessato.
Sito esternoDecorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di presentazione.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine può essere prorogato dall'autorità competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e all'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 23
Modifiche all'art. 10 della LR 26 aprile 1990, n. 33
1.
All'art. 10 della LR n. 33 del 1990, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina è affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti gli ordini professionali.
3 bis. I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente legge come modificato, nonchè del certificato di collaudo e della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile 1994, n. 425 Sito esterno.
3 ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della documentazione, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 bis riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione.
3 quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato di conformità edilizia è rilasciato, nei dieci giorni successivi, mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.
3 quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato di conformità edilizia è stato rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformità, sono sottoposte a verifica a campione nei dodici mesi successivi al rilascio.
3 sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio della conformità edilizia, prevedendo tra queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre attività produttive, caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3 ter. ".
Sito esterno
Art. 24
Sostituzione dell'art. 13 della LR 33/ 90
1.
L'art. 13 della LR 33/ 90 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Requisiti tecnici delle opere edilizie
1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:
a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti;
b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie.
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.
3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purchè non in contrasto con quelli cogenti.
4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediabili.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall'intervento.
6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attività definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonchè di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 LR 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge.
7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:
a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso;
b) le specifiche di prestazione che sono articolare in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relazionati alla destinazione d' uso prevista ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente.
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili.
10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d' uso effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:
a) la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia;
b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette;
c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè del controllo di qualità sui materiali e componenti. ".
Art. 25
Modifiche agli artt. 2, 9. 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della LR 33/ 90
1. Modifiche all'art. 2 della LR 33/ 90:
a)
il comma 1 è così sostituito:
La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I sezione, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni dellEmilia-Romagna.Ove la commissione consiliare non si esprime non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi.;
b)
al comma 3 dopo la parola legge sono aggiunte la seguenti:
, salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del regolamento edilizio comunale..
2.
All'art. 9 della LR 33/ 90, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ogni immobile oggetto di intervento è dotato di una " scheda tecnica descrittiva", articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonchè gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare per gli immobili destinati ad attività di cui all'art. 13, comma 6, come modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico - sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d' uso ".
3. L'art. 14 della LR 33/ 90 è abrogato.
4.
All'art. 15, comma 6, della LR 33/ 90, le parole
" successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali "
sono soppresse.
5.
All'art. 16, comma 1, della LR 33/ 90, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione:
" Trascorso il termine per la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi effetti .
6.
All'art. 16 della LR 33/ 90, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2. ".
7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all'art. 2 della LR 33/ 90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della LR 33/ 90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.
Art. 26
Modifiche agli art. 14 e 15 della LR 1 febbraio 1983, n. 9
1.
All'art. 14 della LR n. 9 del 1983, i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
" La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano, tiene conto delle proposte pervenute in forma di piani di bacino approvati, valuta quelli adottati e provvede alle necessarie integrazioni.
Il Piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque è approvato con le modalità previste dall'art. 6 della LR 36/ 88. ".
2.
L'art. 15 della LR 9/ 83 MOD> è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Efficacia del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque
Il Piano regionale territoriale per il risanamento e la tutela delle acque ha valore di piano di settore e costituisce variante al PTR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LR 36/ 88. ".
Art. 27
Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della LR 18 luglio 1991, n. 17
1.
All'art. 7 della LR n. 17 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della LR 47/ 78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis. ".
2.
Al comma 3 bis dell'art. 8 della LR 17/ 91, introdotto dall'art. 2 della LR 20 dicembre 1993, n. 45, le parole
" PAE; ove detto PAE " sono sostituite dalle seguenti: " PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE ".
3.
All'art. 22, comma 3, della LR 17/ 91, le parole
" in base "
sono sostituite dalle seguenti:
" anche con riferimento ".
4.
Al comma 1 dell'art. 33 della LR 17/ 91, come modificato dall'art. 5 della LR 45/ 93, dopo la parola
" legge "
sono inserite le seguenti:
" e comunque alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE ".
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 28
Approvazione dei Piani infraregionali
1. Gli artt. 12 e 13 della LR 36/ 88 sono abrogati, fermo restando quanto disposto dai commi successivi.
2. In prima applicazione della presente legge, i Piani infraregionali, previsti dall'art. 12 della LR 36/ 88 ed adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 13 della medesima legge ed assumono la funzione ed esplicano gli effetti dei Piani territoriali di coordinamento provinciale, di cui al precedente art. 2.
3. I Piani infraregionali adottati entro il termine indicato al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale purchè conformi alla prescrizioni del PTPR di cui all'art. 4, comma 4, delle " norme" del Piano stesso. La Giunta regionale, con l'atto deliberativo di approvazione del Piano infraregionale, integra d' ufficio il Piano con le prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 4.
4. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei Piani infraregionali, con le modalità indicate al comma 3, entro il termine perentorio di:
a) centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i piani che a quella data siano stati già trasmessi per l'approvazione;
b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.
5. Trascorsi i termini indicati al comma 4 senza che la Giunta regionale abbia assunto le proprie determinazioni il Piano infraregionale si considera approvato secondo quanto previsto dalla delibera di deduzione sulle osservazioni, di cui all'art. 13, comma 5 della LR 36/ 88.
6. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione la Provincia provvede ad integrare il Piano infraregionale per renderlo conforme anche alle direttive ed indirizzi del PTPR, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, delle " norme" del Piano stesso nonchè ai contenuti del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia adottato l'integrazione, in via sostitutiva provvede la Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 36 della LR 7 febbraio 1992 n. 7.
7. Il procedimento di approvazione dei piani settoriali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall'art. 13 della LR 36/ 88 è concluso secondo le disposizioni stabilite dalla stesso articolo, salvo quanto previsto per i PIAE dall'art. 31.
Art. 29
Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale specificatamente attribuite dalla legislazione regionale alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e Forlì - Cesena, che provvedono attraverso l'integrazione dei propri strumenti.
2. Gli statuti delle Province di Bologna e di Forlì - Cesena garantiscono la partecipazione dei Comuni ricadenti negli ambiti delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena alla elaborazione e alla definizione degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli atti di programmazione e pianificazione territoriale, sono trasmessi per l'approvazione dalle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena entro il 30 giugno 1995. Trascorsa tale data trova applicazione quanto previsto al comma 1.
4. Dalla data di approvazione dei Piani infraregionali relativi agli ambiti territoriali delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena, le Province di Bologna e Forlì - Cesena esercitano le funzioni amministrative indicate all'art. 6 anche per detti ambiti territoriali.
Art. 30
Scioglimento delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena
1. In attuazione dell'art. 61, comma 1, della Legge 142/ 90 Sito esterno, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono sciolte il 30 giugno 1995. Da tale data, fermo restando quanto disposto dall'art. 29 con riguardo alle funzioni di programmazione e pianificazione territoriale, le competenze attribuite alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e di Forlì - Cesena. Restano salve le funzioni attribuite al Circondario di Imola dallo statuto della Provincia di Bologna o della Città metropolitana di Bologna e al Circondario di Cesena dallo statuto della provincia di Forlì - Cesena.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un Commissario che provvede a perfezionare gli atti in corso alla data dello scioglimento, a definire quelli necessari alla liquidazione delle Assemblee di cui al comma 1 ed al trasferimento dei beni rispettivamente alle Province di Bologna e Forlì - Cesena.
3. Il Commissario si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, del personale operante presso le Assemblee e conclude i suoi lavori entro un anno dalla nomina. Ad esso spetta un' indennità pari a quella percepita dal Sindaco del Comune capoluogo dell'Assemblea senza possibilità di raddoppio.
Art. 31
Approvazione dei Piani infraregionali delle attività estrattive
1. I PIAE già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità previste dai commi seguenti.
2. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei PIAE, anche apportando d' ufficio le modifiche atte a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, entro il termine perentorio di:
a) centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i piani trasmessi per l'approvazione prima di tale data;
b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro i termini indicati al comma 2 la Giunta regionale può provvedere, anche con provvedimenti distinti, all'approvazione parziale dei PIAE ed alla formulazione di osservazioni sulle restanti previsioni dei piani.
4. Trascorsi i termini indicati al comma 2, senza che la Giunta regionale abbia assunto una delle determinazioni previste dai commi 2 e 3, il PIAE si considera approvato, salvo che per le previsioni ricadenti all'interno delle zone e sistemi indicati dall'art. 35, comma 1, delle " norme" del PTPR.
5. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni, di cui al comma 3, adotta le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta regionale che, entro il termine perentorio di novanta giorni dal loro ricevimento, provvede ad assumere le definitive determinazioni sulle previsioni del piano oggetto delle osservazioni. Trascorso tale termine le previsioni si considerano approvate dalla Giunta regionale, secondo quanto proposto dalla provincia in sede di controdeduzioni.
6. La Giunta regionale provvede a norma dei commi 2, 3 e 5 sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
7. Per dare immediata attuazione alle previsioni dei PIAE approvate ai sensi del comma 3, i Comuni possono approvare un apposito piano delle attività estrattive, con le modalità previste dal comma 3 bis dell'art. 7 della LR 17/ 91, introdotto dall'art. 27, comma 1, della presente legge.
8. In attesa dell'adozione del PAE e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i Comuni possono attuare le previsioni del PIAE relative a poli estrattivi di valenza sovracomunale, ove in esso siano puntualmente delimitate le aree da destinare alle attività estrattive, attraverso l'adozione di un piano particolareggiato, di cui all'art. 8 della LR 17/ 91, che definisca i contenuti indicati nelle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 7 della stessa LR 17/ 91.
Art. 32
Efficacia dei piani comprensoriali
1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, ovvero del PI, di cui agli artt, 3 e 28, cessano di avere efficacia i Piani comprensoriali inerenti agli ambiti territoriali della Provincia.
Art. 33
Approvazione degli strumenti urbanistici
1. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione dei Piani infraregionali delle singole Province o dei PTCP, le funzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 46, comma primo, della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale provvede altresì all'approvazione dei PRG e relative varianti che, nel termine indicato al comma 1, siano già stati trasmessi alla stessa.
3. Il procedimento di approvazione dei PRG e relative varianti, introdotto dagli art. 11 e 12 non si applica agli strumenti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore dalla presente legge, i quali sono approvati dalla Regione o dalla provincia con le modalità previste dall'art. 14 della LR 47/ 78 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 34
Interventi finanziari a sostegno delle attività provinciali
1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione concede alle Province un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo effettivamente sostenuto e documentato.
2. La Giunta regionale, sentite le Province, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri di urgenza e rilevanza, della predisposizione o dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione.
3. Per favorire o sostenere lo svolgimento delle funzioni attribuite e delegate alle province dalla presente legge, la Regione promuove appositi programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale provinciale.
Art. 35
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 34, la regione fa fronte a decorrere dall'esercizio 1995 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della LR 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province con la presente legge, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota di partecipazione alle spese delle Province del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della LR 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della medesima legge.
Art. 36
Contributi assegnati per l'elaborazione dei Piani infraregionali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province che abbiano ottenuto il finanziamento regionale finalizzato alla predisposizione del Piano infraregionale, di cui all'art. 12 della LR 36/ 88, ancorchè non abbiano adottato alla data del 30 giugno 1994 i rispettivi Piani infraregionali, sono autorizzate ad utilizzare il contributo regionale precedentemente concesso, quale finanziamento per la formazione dei PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 37
Elaborazione dei Piani regolatori generali in forma associata
1. I Comuni contermini possono decidere la formazione del PRG in forma associata, anche istituendo un apposito Ufficio di Piano per la predisposizione del progetto.
2. I piani formati a norma del comma 1 hanno la priorità nell'assegnazione e nella concessione dei contributi, previsti dall'art. 2 della LR 28 dicembre 1992, n. 47. Per tali piani il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 3, della LR 47/ 92 è elevato all'ottanta per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 gennaio 1995

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