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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 30 novembre 2009 n. 23

(2)

Art. 20 (1)
Programmi integrati di intervento
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno.
2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente "zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R. 46/88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge. (3)
4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.
5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente articolo:

" 2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge. "

L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24,25 e 27, a far data dall'entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

" Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;

d) i programmi pluriennali di attuazione;

e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 Sito esterno. "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente comma:

" 1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. "

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