Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 30 novembre 2009 n. 23

(2)

Art. 24
Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 33/90
1.
L'art. 13 della L.R. 33/90 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Requisiti tecnici delle opere edilizie
1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:
a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti;
b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie.
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.
3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purché non in contrasto con quelli cogenti.
4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediabili.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall'intervento.
6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attività definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge.
7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:
a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso;
b) le specifiche di prestazione che sono articolate in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relazionati alla destinazione d'uso prevista ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente.
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili.
10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica di prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:
a) la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia;
b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette;
c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonché del controllo di qualità sui materiali e componenti.".

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente articolo:

" 2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge. "

L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24,25 e 27, a far data dall'entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

" Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;

d) i programmi pluriennali di attuazione;

e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 Sito esterno. "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente comma:

" 1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. "

Espandi Indice