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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 30 novembre 2009 n. 23

(2)

INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area tit1 Titolo I - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE PROVINCE
Espandere area tit2 Titolo II - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Espandere area tit4 Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Finalità
abrogato
Titolo I
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE PROVINCE
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
abrogato
Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale
abrogato
Piani settoriali provinciali
abrogato
Salvaguardia
abrogato
Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali
abrogato
Deleghe alle Province
abrogato
Funzioni di programmazione e pianificazione della Città metropolitana di Bologna
abrogato
Coordinamento delle funzioni delegate e trasferite
abrogato
Art. 10

(già abrogati commi 1, 3, 4 e 5 da art. 52 L.R. 24 marzo 2000 n. 20 , infine abrogato comma 2 da art. 4 L.R. 30 novembre 2009 n. 23)

Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26
1. abrogato
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
Titolo II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
abrogato
Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 47/78
abrogato
Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale
abrogato
Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici
abrogato
abrogato
Art. 16
Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 46/88
1.
All'art. 1, comma 1, della L.R. 46/88, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dall'art. 46 della L.R. 47/78 come integrato; ".
2.
L'art. 2 della L.R. 46/88 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R. 47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti.
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai seguenti criteri e modalità:
a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale;
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza equilibrata di residenza, attività artigianale, commerciale e dei servizi connessi;
c) deve essere garantita la mobilità nelle sue varie forme pedonali, ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un equilibrato rapporto tra le attività consentite e le capacità di traffico e parcheggio degli autoveicoli;
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli edifici;
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso:
1) funzione abitativa;
2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo
g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalla legge regionale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi individuati ai sensi del comma 1, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco.
4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della L.R. 47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato soltanto alla verifica del reperimento degli standards urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5.
5. L'autorizzazione prevista al comma 3 è rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge 10/77 Sito esterno.
6. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento. In tal caso il richiedente può dar corso al mutamento d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5, determinato in via provvisoria dallo stesso.
7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale un professionista abilitato alla progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso è conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza di certificato d'uso.
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato è tenuto a richiedere al Comune il certificato di conformità, previa presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento di destinazione d'uso. Il certificato è rilasciato con le modalità previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies della L.R. n. 33 del 1990, come integrato.
9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in atto dell'unità immobiliare per più del trenta per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di trenta mq.
10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli immobili od a specifici ambiti territoriali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. ".
3.
All'art. 6 della L.R. 46/88, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche comporta, in assenza dell'autorizzazione del Sindaco ovvero in difformità della stessa, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno ed il versamento del conguaglio di cui all'art. 2, comma 5, come sostituito. A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed il ripristino dell'uso precedente o dell'uso stabilito o ammesso. "
Sito esterno
abrogato
abrogato
Direttive in materia urbanistica
abrogato
Art. 20 (1)
Programmi integrati di intervento
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno.
2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente "zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R. 46/88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge. (3)
4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.
5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.
Art. 21
Attuazione dei programmi integrati di intervento
1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla-osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.
2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva la loro rateazione con le modalità e garanzie di legge.
3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.
4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di recupero urbano, definiti dall'art. 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493 Sito esterno.
Art. 22
1.
All'art. 27 della L.R. 47/78, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dai seguenti:
"La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonché al certificato d'uso di cui all'art. 7 della L.R. 33/90, se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie.
A seguito della presentazione della domanda di Concessione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, verifica:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme edilizie ed urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale.
La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/90, come modificato, nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione.
Conclusa l'attività istruttoria ai sensi del comma nono precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all'autorità competente, che provvede nei successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all'interessato.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di presentazione.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine può essere prorogato dall'autorità competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della Legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo. ''.
Art. 23
1.
All'art. 10 della L.R. n. 33 del 1990, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina è affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti gli ordini professionali.
3 bis. I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente legge come modificato, nonché del certificato di collaudo e della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile 1994, n. 425 Sito esterno.
3 ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della documentazione, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 bis riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione.
3 quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato di conformità edilizia è rilasciato, nei dieci giorni successivi, mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.
3 quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato di conformità edilizia è stato rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformità, sono sottoposte a verifica a campione nei dodici mesi successivi al rilascio.
3 sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio della conformità edilizia, prevedendo tra queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre attività produttive, caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3 ter. ".
Sito esterno
Art. 24
Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 33/90
1.
L'art. 13 della L.R. 33/90 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Requisiti tecnici delle opere edilizie
1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:
a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti;
b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie.
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.
3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purché non in contrasto con quelli cogenti.
4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediabili.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall'intervento.
6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attività definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge.
7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:
a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso;
b) le specifiche di prestazione che sono articolate in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relazionati alla destinazione d'uso prevista ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente.
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili.
10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica di prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:
a) la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia;
b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette;
c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonché del controllo di qualità sui materiali e componenti.".
Art. 25
Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della L.R. 33/90
1. Modifiche all'art. 2 della L.R. 33/90:
a)
il comma 1 è così sostituito:
"La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione consiliare non si esprime entro trenta gg. dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi.";
b)
al comma 3 dopo la parola
"legge"
sono aggiunte le seguenti:
" , salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del Regolamento edilizio comunale. ".
2.
All'art. 9 della L.R. 33/90, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una "scheda tecnica descrittiva", articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare, per gli immobili destinati ad attività di cui all'art. 13, comma 6, come modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso ".
3.
L'art. 14 della L.R. 33/90 è abrogato.
4.
All'art. 15, comma 6, della L.R. 33/90, le parole
"successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali"
sono soppresse.
5.
All'art. 16, comma 1, della L.R. 33/90, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione:
" Trascorso il termine per la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi effetti. ".
6.
All'art. 16 della L.R. 33/90, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2. ".
7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all'art. 2 della L.R. 33/90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della L.R. 33/90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.
Modifiche agli artt. 14 e 15 della L.R. 1 febbraio 1983, n. 9
abrogato
Art. 27
Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17
1.
All'art. 7 della L.R. n. 17 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis. ".
2.
Al comma 3 bis dell'art. 8 della L.R. 17/91, introdotto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 45, le parole
"PAE; ove detto PAE"
sono sostituite dalle seguenti:
"PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE".
3.
All'art. 22, comma 3, della L.R. 17/91, le parole
"in base"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche con riferimento".
4.
Al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 17/91, come modificato dall'art. 5 della L.R. 45/93, dopo la parola
"legge"
sono inserite le seguenti:
"e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE".
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Approvazione dei Piani infraregionali
abrogato
Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena
abrogato
Scioglimento delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena
abrogato
Approvazione dei piani infraregionali delle attività estrattive
abrogato
Efficacia dei piani comprensoriali
abrogato
Approvazione degli strumenti urbanistici
abrogato
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Interventi finanziari a sostegno delle attività provinciali
abrogato
Copertura finanziaria
abrogato
Contributi assegnati per l'elaborazione dei Piani infraregionali
abrogato
Elaborazione dei Piani regolatori generali in forma associata
abrogato

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente articolo:

" 2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge. "

L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24,25 e 27, a far data dall'entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

" Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;

d) i programmi pluriennali di attuazione;

e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 Sito esterno. "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente comma:

" 1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. "

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