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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 10
Interventi per l'attività di agriturismo
1. Per la concessione di contributi in c/ capitale a favore di imprenditori agricoli per interventi sulle strutture da destinare all'attività di agriturismo, a norma dell'art. 18 commi 1, 2, 3 e 4 della LR 28 giugno 1994, n. 26, è disposta, per l'esercizio 1995, un' autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 18230).

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