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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 11
Servizi alle aziende agricole
1. Per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole, ai sensi dell'art. 2 della LR 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) della LR 25 maggio 1974, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di Lire 5.000.000.000 (Cap. 18350).

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