Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 13
Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla LR 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:
a) Cap. 21063 - Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese -SpA (art. 6, LR 13 maggio 1993, n. 25)
Esercizio 1995: Lire 12.000.000.000;
b) Cap. 21068 - Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, LR 13 maggio 1993, n. 25)
Esercizio 1995: Lire 900.000.000

Espandi Indice