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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 16
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla formazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla LR 23 marzo 1990, n. 22 " Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:
a) Cap. 21200 - Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, LR 23 marzo 1990, n. 22)
Lire 300.000.000
b) Cap. 21205 - Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2 LR 22/ 90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) LR 23 marzo 1990, n. 22)
Lire 50.000.000
c) Cap. 21215 - Contributi per il finanziamento della progettazione di programmi volti all'acquisizione di know - how e tecnologie (art. 5, comma 2, lett. d), LR 23 marzo 1990, n. 22)
Lire 300.000.000.

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