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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 19
Modifiche alla LR 16 maggio 1994, n. 20
1.
Il comma 1 dell'art. 23 della LR n. 20 del 1994 è così sostituito:
" 1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24 la gestione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, ai commi 2 e 3 dell'art. 8, agli articoli 9, 14, 15 e 18 è delegata alle Province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. ".
2.
Al comma 1 dell'art. 27 della LR n. 20 del 1994 le lettere a) e b) sono così sostituite:
" a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3, delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4, della lettera a) del comma 2 e dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 6, dai commi 2 e 3 dell'art. 7, dalle lettera b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dell'art. 9, dell'art. 10, dell'art. 16 e dal comma 4 dell'art. 25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda le spese previste dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 4, dell'art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalle lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977. ".
3.
Dopo il comma 1 dell'art. 27 della LR n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
" 1 bis. Per l'attuazione degli interventi delegati ai sensi del precedente art. 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna, due fondi costituiti in appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente e uno per le spese in c/ capitale che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi del comma 1. ".

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