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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 20
Attuazione LR 16 maggio 1994, n. 20 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa)
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 19 e dagli artt. 22, 23 e 25 della LR 19 aprile 1994, n. 16 per l'esercizio finanziario 1995, a valere sulle leggi regionali 9 aprile 1985, n. 13, 27 gennaio 1986, n. 4, 16 maggio 1986, n. 12, e 3 gennaio 1987, n. 1, abrogate ai sensi dell'art. 26 della LR 16 maggio 1994, n. 20, sono revocate.

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