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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 21
Interventi nel settore dell'artigianato LR 16 maggio 1994, n. 20
1. Per le finalità di cui alla LR n. 20 del 1994, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 22255 " Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2, lett. b), e d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), LR 16 maggio 1994, n. 20)"
Lire 21.910.000.000
b) Cap. 22268 " Conferimento in un' unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12, LR 16 maggio 1994, n. 20)"
Lire 2.700.000.000.

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