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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 22
Valorizzazione delle attività ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della LR 14 febbraio 1979, n. 3, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1995, la somma di Lire 500.000.000 (Cap. 24400).

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