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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 23
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della LR 11 gennaio 1993, n. 3, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25520 - Contributi in c/ interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. a), c) e d) e art. 7 comma 3 lett. b), LR 11 gennaio 1993, n, 3) Lire 6.900.000.000 OMISSIS
b) Cap. 25528 - Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. b) e art. 7 comma 3 lett. c), LR 11 gennaio 1993, n. 3) Lire 7.865.000.000.

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