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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 25
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Per gli interventi di cui all'art. 43, comma 3 lett. b), c, d) ed f) della LR 17 agosto 1988, n. 32 " Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" è disposta, per l'esercizio 1995, un' autorizzazione di spesa di Lire 3.500.000.000 (Cap. 29300).

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