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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 27
Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della LR 2 giugno 1980, n. 46 come modificato e integrato dall'art. 10 della LR 3 febbraio 1994, n. 5 è disposta la ulteriore autorizzazione di spesa per l'intervento sottoriportato: Cap. 32287 - Contributi in c/ capitale a favore di particolari categorie sociali per interventi di edilizia residenziale (LR 2 giugno 1980, n. 46 come modificata dall'art. 10 della LR 3 febbraio 1994, n. 5 e art. 2 legge 25 marzo 1982, n. 94 Sito esterno)
Esercizio 1997: Lire 8.000.000.000

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