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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 32
Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 45, comma 1 lett. a), della LR 19 aprile 1994, n. 16 come modificato dall'art. 28 della LR 5 settembre 1994, n. 38, per il 1995, a valere sulla LR 27 gennaio 1986, n. 6, è revocata.
2. Per la realizzazione di iniziative in materia di smaltimento dei rifiuti, a norma della LR 12 luglio 1994, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi:
a) contributi a norma dell'art. 31 della LR 12 luglio 1994, n. 27 per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (Cap. 37336)
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 500.000.000
b) spese per le attività di pianificazione e di revoca in materia di rifiuti a norma dell'art. 32 della LR 12 luglio 1994, n. 27 (Cap. 37338)
Esercizio 1995: Lire 500.000.000

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