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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 33
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 38032 " Contributi all'Ente di gestione del Parco del Delta del Po per la realizzazione di progetti finalizzati agli interventi di cui all'art. 35, comma 2 della LR 2 aprile 1988, n. 11 (Art. 13, LR 2 luglio 1988, n. 27)"
Lire 2.000.000.000
b) Cap. 38085 " Contributi agli Enti delegati per la predisposizione dei piani territoriali dei parchi e delle riserve naturali (art. 9 e art. 35, comma 1, LR 2 aprile 1988, n. 11)"
Lire 275.000.000
c) Cap. 38095 " Spese per investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, LR 2 aprile 1988, n. 11)"
Lire 100.000.000.

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