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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 35
Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati
1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 39050 " Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 Sito esterno e successive modifiche)"
Lire 3.000.000.000
b) Cap. 39051 " Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno e art. 30, LR 6 settembre 1982, n. 44)"
Lire 600.000.000
c) Cap. 39220 " Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d' acqua di competenza regionale (DPR 616/ 77 Sito esterno, art. 89; LR 6 luglio 1974, n. 27)"
Lire 6.000.000.000.

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