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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 37
Aggiornamento Piano regionale dei trasporti
1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli artt. 3 e seguenti della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di Lire 600.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 43025).

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