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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 38
Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
1. Per l'attuazione di iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico, a norma di quanto previsto dalla LR 18 dicembre 1989, n. 48, sono disposte le seguenti modificazioni e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:
a) Spese per l'acquisizione di strutture informatiche volte alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico (artt. 1 e 2 della LR 18 dicembre 1989, n. 48) (Cap. 43105)
- Lire 600.000.000
b) Contributi per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3, LR 18 dicembre 1989, n. 48) (Cap. 43110)
Esercizio 1995: + Lire 600.000.000.

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