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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 40
Progettazioni sistemi di trasporto su ferro
1. Per il finanziamento di studi e progettazioni inerenti la realizzazione di opere di sistemi di trasporto su ferro a norma dell'art. 1, comma 2 della LR 24 dicembre 1981, n. 50, è disposta, per l'esercizio 1996, un' autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 (Cap. 43650).

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