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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 41
Opere stradali
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della LR 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 3.500.000.000 di cui Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995 (Cap. 45180).

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