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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 42
Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci
1.
Per gli interventi previsti dalla LR 20 dicembre 1993, n. 44 " Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
Cap. 45530 - Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), e c) della LR 44/ 93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (LR 20 dicembre 1993, n. 44)
Esercizio 1995: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000

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