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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 49
Promozione e sviluppo delle cooperative sociali
1 Per le finalità previste dalla LR 4 febbraio 1994, n. 7 " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi sotto specificati:
a) Contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a) (Cap. 57699 cni)
Esercizio 1995: Lire 200.000.000
b) Contributi in c/ interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali sui finanziamenti da queste ottenuti per spese di investimento di sviluppo a norma dell'art. 18, comma 2 (Cap. 57703 cni)
Esercizio 1995: Lire 200.000.000

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