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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 53
Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche
1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive spese di investimento - a norma di quanto stabilito dalla LR 4 aprile 1985, n. 11, è disposta, per l'esercizio 1995, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 70655).

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