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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 56
Fondo regionale biblioteche
1. Per gli interventi previsti dalla LR 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte, per l'esercizio 1995, le ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti
Lire 400.000.000 (Cap. 70755);
b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d' investimento
Lire 1.900.000.000 (Cap. 70760).

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