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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 60
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca
1. Per la concessione di contributi per interventi sul territorio finalizzati all'incremento della pescosità delle acque - spese di investimento - previsti dalla LR 22 febbraio 1993, n. 11, è disposta, per l'esercizio finanziario 1995, un' autorizzazione di spesa di Lire 1.740.000.000 (Cap. 78575).

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