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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 61
Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero
1.
Per gli interventi previsti dalla LR 25 agosto 1986, n. 30 " Interventi per la promozione della pratica sportiva delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 78732 - Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della LR 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonchè per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (LR 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a), b), c), d) - art. 5, comma 1)
Lire 450.000.000;
Cap. 78734 - Contributi in conto capitale a favore di soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della LR 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonchè per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (LR 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a), b), c), d) - art. 5, comma 1)
Lire 600.000.000.

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