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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 7
Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali)
1. Le assegnazioni spettanti alla Regione Emilia - Romagna a valere sull'accantonamento previsto nel disegno di legge della finanziaria dello Stato per il 1995 per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo sono definite, in via presuntiva, in complessive Lire 55.994.000.000.
2. Tale importo, valutato prudenzialmente con riferimento alla somma assegnata per l'esercizio 1994 per il medesimo settore, sarà rettificato in base all'effettivo riparto definito dai provvedimenti che verranno assunti dai competenti Organi statali.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli interventi descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati, per l'esercizio 1995, nel seguente modo:
Cap. 10615 L.600.000.000
Cap. 10630 L.170.000.000
Cap. 10632 L.50.000.000
Cap. 10635 L.125.000.000
Cap. 10805 L.100.000.000
Cap. 10830 L.500.000.000
Cap. 12020 L.100.000.000
Cap. 12030 L.40.000.000
Cap. 12035 L.70.000.000
Cap. 12090 L.160.000.000
Cap. 12106 L.2.000.000.000
Cap. 13000 L.80.000.000
Cap. 13005 L.100.000.000
Cap. 13008 L.350.000.000
Cap. 15180 L.500.000.000
Cap. 16335 L.500.000.000
Cap. 18010 L.2.000.000.000
Cap. 18011 L.11.500.000.000
Cap. 18030 L.100.000.000
Cap. 18065 L.350.000.000
Cap. 18148 L.2.000.000.000
Cap. 18173 L.590.000.000
Cap. 18230 L.2.000.000.000
Cap. 18237 L.12.000.000.000
Cap. 18239 L.2.000.000.000
Cap. 18241 L.1.500.000.000
Cap. 18243 L.1.300.000.000
Cap. 18245 L.6.000.000.000
Cap. 18247 L.100.000.000
Cap. 18360 L.1.000.000.000
Cap. 18570 L.1.300.000.000
Cap. 18572 L.100.000.000
Cap. 18580 L.100.000.000
Cap. 20081 L.500.000.000
Cap. 23505 L.5.000.000.000
Cap. 86620 L.1.109.000.000 .
4. Gli adempimenti da assumere sugli stanziamenti sopra definiti sono subordinati all'entrata in vigore dei provvedimenti statali concernenti l'attuazione dei programmi nel settore dell'agricoltura.
5. Gli interventi di cui al Cap. 18230 sono espressamente disciplinati dal successivo art. 10.
6. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla Legge 10 luglio 1991, n. 201 Sito esterno " Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n, 752 Sito esterno" sono modificate per l'esercizio 1995, nel modo seguente:
Cap. 10805 + Lire 500.000.000
Cap. 15175 + Lire 900.000.000
Cap. 16335 + Lire 4.100.000.000
Cap. 18365 + Lire 100.000.000
Cap. 18245 + Lire 119.792.021
Cap. 86620 - Lire 5.719.792.021 .

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