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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN COINCIDENZA CON l'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1995 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1995- 1997

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 7 febbraio 1995

Art. 9
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per i sottoelencati interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti ulteiori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 " Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), LR 2 agosto 1984, n. 42)"
Lire 9.000.000.000
b) Cap. 16352 " Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), LR 2 agosto 1984, n. 42)"
Lire 3.215.000.000
c) Cap. 16400 " Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno)"
Lire 1.000.000.000
d) Cap. 16800 " Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (LR 1 luglio 1974, n. 24)"
Lire 200.000.000

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